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PROPOSTA DI
COMPRAVENDITA DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO |
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CONDIZIONI
GENERALI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17
Marzo 1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE: I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis)...che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970,
nonchè dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l'Agenzia Organizzatrice invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l'agenzia di viaggi venditrice.
4) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari
al 30% della quota di partecipazione e le spese di iscrizione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza,
oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è
effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di
trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente
art. 5 in misura eccedente il 10%; modifica significativa di
altro elemento essenziale del contratto oggettivamente
configurabile come fondamentale ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta da
agenzia organizzatrice dopo la conclusione
del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettata
dal cliente. Nei casi di cui sopra, il cliente ha
alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata da agenzia
organizzatrice si intende accettata. Al cliente che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitate - indipendentemente
dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al
costo individuale di gestione pratica, le penali qui di seguito
indicate:
• 10% della quota, dall'atto della prenotazione sino a 15 giorni
lavorativi prima della partenza;
• 30% della quota da 14 a 3 giorni lavorativi prima della
partenza.
Nessun rimborso dopo tale termine. Nel conteggio dei giorni, per
determinare l'eventuale penalità, è sempre da escludere il
giorno della partenza. Per tutte le combinazioni nessun rimborso
sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o
decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei
previsti documenti personali di espatrio.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, agenzia
organizzatrice comunichi per iscritto la propria
impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del
pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il
cliente potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un
pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente art. 6). Il cliente può esercitare i
diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del cliente
del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art. 6), agenzia organizzatrice che annulla (ex art.
1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato da agenzia organizzatrice tramite l'agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
agenzia organizzatrice qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta da agenzia
organizzatrice venga rifiutata dal cliente per seri e
giustificati motivi, agenzia organizzatrice fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a. agenzia organizzatrice ne sia informata
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario;
b. Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. Il soggetto subentrante rimborsi a agenzia organizzatrice tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In
relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un
terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine
di cui al precedente punto a). agenzia organizzatrice non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata da agenzia
organizzatrice alle
parti interessate prima della partenza.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro da agenzia organizzatrice nonchè ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che agenzia organizzatrice dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire a agenzia
organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di
quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso agenzia organizzatrice del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà
altresì per iscritto a agenzia organizzatrice all'atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, agenzia organizzatrice
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del cliente.
12) REGIME DI RESPONSABILITÁ
agenzia organizzatrice risponde dei danni
arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato
da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto da agenzia organizzatrice per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio
per ogni ipotesi di responsabilità di agenzia organizzatrice In ogni caso il limite risarcitorio non può
superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle
cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti
dall'art. 1783 Cod. Civ..
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
agenzia organizzatrice è tenuta a prestare le misure di
assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. agenzia
organizzatrice ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal cliente senza ritardo affinchè agenzia
organizzatrice il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può altresì
sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, a agenzia organizzatrice o al venditore, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici di agenzia organizzatrice o del
venditore speciali polizze assicurative.
17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi
(ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato del venditore o di agenzia
organizzatrice per la tutela delle seguenti
esigenze:
a. Rrimborso del prezzo versato;
b. Suo
rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento di agenzia organizzatrice Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.
5 D. lgs. 111/95)
18) ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
a. DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
b. CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.
7; art. 8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge 3
agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero".
Organizzazione Tecnica
La Grande Accoglienza
di Incoming Sicilia
Via Umberto I°, 250
91021- Campobello di Mazara
aut. 1491 VII/TUR - D.D.G. 375 S2/Tur
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